Visite specialistiche
La normativa nazionale vigente prevede che:
i medici degli ospedali pubblici e privati accreditati
gli specialisti convenzionati che operano nelle strutture pubbliche o convenzionate con il SSN
al momento delle dimissioni da un ricovero o al momento della presa in carico dell’assistito da essi visitato per una visita specialistica ambulatoriale, hanno l’obbligo di rilasciare ricette in forma dematerializzata o, se impossibilitati, utilizzare il ricettario cartaceo “rosso” del SSN nei seguenti casi:
qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito posto dal medico curante;
per eventuali indagini preliminari agli esami strumentali;
per accertamenti preliminari a ricoveri o ad interventi chirurgici;
per la richiesta delle prestazioni (ivi compresi eventuali farmaci) da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione o dalla consulenza specialistica. Trascorso tale termine i controlli programmati saranno proposti al medico di assistenza primaria;
qualora il Paziente venga dimesso da un ricovero e non sia possibile provvedere alla dispensazione diretta del primo ciclo di terapia da parte della struttura.
Hanno altresì l’obbligo, nel caso sia formulata una prognosi che comporti inabilità al lavoro, di rilasciare il certificato di malattia INPS telematico, necessario a giustificare l’assenza dal lavoro.
Siete quindi invitati a far valere questi vostri diritti nelle sedi opportune, evitando di richiedere prescrizioni improprie al medico di famiglia che, nei casi summenzionati, non è obbligato alla trascrizione delle prestazioni effettuate da altri medici su ricettario bianco personale o altra modulistica, in quanto non responsabile delle stesse.